Art. 11.
(Commissione nazionale di controllo).

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da sedici membri, nominati dal Consiglio dei ministri: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da malattie con prognosi irreversibili e incurabili.
      2. La qualità di membro della Commissione è incompatibile con il mandato parlamentare, con ogni altro mandato elettivo e con incarichi governativi statali e regionali, nonché con la qualità di membro di giunte regionali, provinciali e comunali.
      3. Il presidente è eletto dalla Commissione al proprio interno.
      4. Il presidente e i membri della Commissione rimangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
      5. La Commissione delibera con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri.
      6. La Commissione stabilisce un regolamento interno, che disciplina lo svolgimento delle sue attività.
      7. Le spese per il funzionamento e il personale della Commissione sono poste a carico per metà dello stato di previsione del Ministero della giustizia e per metà dello stato di previsione del Ministero della salute.